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Enti controllati

Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
  vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,
  nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 
  
    1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 

  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 


  
    2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura
della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 

  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15. 

Non sono presenti enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'Ospedale, nè esso esercita controllo su enti di diritto privato

Ultima modifica: 09/03/2016 09:52:17