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Elenco incarichi e compenso

 Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i  titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127, le pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: 

  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

  b) il curriculum vitae; 

  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati o finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 

  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione del risultato.

  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento di incarichi   dirigenziali   a   soggetti estranei alla  pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

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Ultima modifica: 11/10/2018 13:31:18