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Contrattazione collettiva

Art. 21 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali,
che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni autentiche. 

Ultima modifica: 06/05/2016 15:27:10