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Costi contabilizzati

 Con DGR n. 3181 del 26.05.2020 è stato derogato il termine per la pubblicazione dell'annualità 2019 al 30 giugno 2020.


 Art. 32 
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
 
   2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano: 

  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo; 


Art. 10 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
        
5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.
Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costie all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32.

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Ultima modifica: 24/06/2020 17:28:05