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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

 Art. 35 
 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e   ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 

  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 

  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo2005, n. 82; 

  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
L’ospedale, quindi, acquisisce d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; 
In alternativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, l’ospedale accetta la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato; 

Ultima modifica: 23/05/2016 18:43:44