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Tipologie di procedimento

Art. 35 
 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e   ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 

  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili; 

  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 

  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica
istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 

  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 

  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 

  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso dell'amministrazione; 

  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli; 

  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 

  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 

  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere, con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta elettronica istituzionale; 

  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali,
facendone rilevare il relativo andamento. 

  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo. 

Qui puoi scaricare l'elenco procedimenti e tempistiche e il regolamento accesso agli atti e i procedimenti ad istanza di parte, attivati dal cittadino attraverso apposita domanda

Ultima modifica: 23/05/2016 18:35:03